IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Trattativa privata
 
   1.  Le unita' sanitarie locali possono far ricorso alla trattativa
privata da motivare nel  relativo  atto  deliberativo,  nei  seguenti
casi:
     a)  per tutti i casi in cui il valore della fornitura non superi
la somma di lire 150 milioni, I.V.A. (imposta  sul  valore  aggiunto)
esclusa,  purche' la fornitura non sia, nell'esercizio frazionamento,
ripetizione o completamento di altre forniture;
     b)  quando  siano  andate  deserte  le  gare  per asta pubblica,
licitazione privata, o appalto-concorso;
     c)  per l'acquisto, sia in Italia che all'estero, di beni al cui
produzione e' garantita da privativa industriale o che una sola ditta
puo' fornire con i requisiti tecnici necessari;
     d) per motivi di urgenza, imprevisti ed imprevedibili e comunque
non conseguenti ad inerzia, purche' la fornitura  sia  limitata  alle
esigenze non procrastinabili;
     e) per l'affidamento di forniture complementari ad una fornitura
in atto, rese necessarie da circostanze impreviste ed il cui  importo
non superi il 20 per cento del contratto originario.
   2. In caso di trattativa privata, il comitato di gestione delibera
l'assegnazione   della   commessa   alla   ditta   ritenuta   idonea,
interpellando,  ad eccezione di quanto previsto ai punti c) ed e) del
precedente comma, almeno tre ditte  o  persone  mediante  lettera  da
inviarsi a mezzo raccomandata a.r. (avviso di ricevimento).
   3.  Qualora  la  fornitura  sia  di  importo  superiore  a lire 50
milioni, I.V.A. esclusa, il  comitato  di  gestione,  fermo  restando
l'obbligo di interpellare almeno tre ditte o persone mediante lettera
raccomandata a.r. nei  casi  indicati  ai  punti  a),  b)  e  d)  del
precedente  primo  comma, delibera l'assegnazione della commessa alla
ditta ritenuta idonea, sentito il parere di un'apposita  commissione,
nominata  dal comitato stesso, composta dal presidente o da un membro
del comitato di gestione nonche' da un dirigente amministrativo e  da
un dirigente sanitario appartenenti ai servizi interessati.