IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Trattativa privata 1. Le unita' sanitarie locali possono far ricorso alla trattativa privata da motivare nel relativo atto deliberativo, nei seguenti casi: a) per tutti i casi in cui il valore della fornitura non superi la somma di lire 150 milioni, I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) esclusa, purche' la fornitura non sia, nell'esercizio frazionamento, ripetizione o completamento di altre forniture; b) quando siano andate deserte le gare per asta pubblica, licitazione privata, o appalto-concorso; c) per l'acquisto, sia in Italia che all'estero, di beni al cui produzione e' garantita da privativa industriale o che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici necessari; d) per motivi di urgenza, imprevisti ed imprevedibili e comunque non conseguenti ad inerzia, purche' la fornitura sia limitata alle esigenze non procrastinabili; e) per l'affidamento di forniture complementari ad una fornitura in atto, rese necessarie da circostanze impreviste ed il cui importo non superi il 20 per cento del contratto originario. 2. In caso di trattativa privata, il comitato di gestione delibera l'assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea, interpellando, ad eccezione di quanto previsto ai punti c) ed e) del precedente comma, almeno tre ditte o persone mediante lettera da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. (avviso di ricevimento). 3. Qualora la fornitura sia di importo superiore a lire 50 milioni, I.V.A. esclusa, il comitato di gestione, fermo restando l'obbligo di interpellare almeno tre ditte o persone mediante lettera raccomandata a.r. nei casi indicati ai punti a), b) e d) del precedente primo comma, delibera l'assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea, sentito il parere di un'apposita commissione, nominata dal comitato stesso, composta dal presidente o da un membro del comitato di gestione nonche' da un dirigente amministrativo e da un dirigente sanitario appartenenti ai servizi interessati.